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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Autonomia e Corte Costituzionale. Approfondimento del professor Bertolissi in attesa che la sentenza venga depositata

28 novembre 2024

In attesa che la sentenza del 14 novembre scorso sia depositata pubblichiamo di seguito un approfondimento del giurista Mario Bertolissi, professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Padova, sul comunicato diffuso dalla Corte Costituzionale.

Discussa il 12 novembre 2024 dinanzi alla Corte costituzionale la questione sollevata con ricorso dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, il 14 novembre 2024 è stato diffuso un comunicato, attraverso il quale la Corte ha preannunciato i contenuti della sentenza, che sarà verosimilmente depositata entro la metà del mese di dicembre. Tutto ciò, in vista del seguito o del blocco che sarà dato alle richieste di referendum abrogativo totale o parziale della legge n. 86/2024, c.d. legge Calderoli. Non si deve trascurare, infatti, che la Corte ha simultaneamente valutato ricorsi e richieste referendarie, in quanto vi è tra gli uni e le altre un nesso assai stringente.

Stando al comunicato, la Corte costituzionale ha posto alcune essenziali premesse: ha precisato che la questione di costituzionalità dell’intera legge non è fondata; ha ritenuto, invece, illegittime alcune disposizioni della medesima.

Ha, quindi, formulato alcune considerazioni di principio, attraverso le quali ha ritenuto di richiamare alla memoria i principi di unità della Repubblica, di solidarietà tra le Regioni, di eguaglianza e garanzia dei diritti dei cittadini, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Quest’ultimo rilievo è essenziale, dal momento che le Regioni ricorrenti hanno prospettato numerose eccezioni, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento dei Lep, come se il legislatore avesse a disposizione una enormità di risorse per soddisfare qualunque esigenza attinente alla parità di condizioni tra i cittadini. Quasi che fosse ora possibile rimediare ad inerzie che datano dall’entrata in vigore della Costituzione: dal lontano 1° gennaio 1948.

Sulla stessa lunghezza d’onda, si collocano le affermazioni che riguardano la funzione del bene comune e la sussidiarietà: tanto agevoli da ribadire, quanto difficili da attuare in pratica, come dimostra la non breve storia della Repubblica. In questo contesto, non si fa fatica a collegare – lo fa la Corte, ma lo sa da sé la Regione del Veneto ­– l’autonomia differenziata all’esigenza funzionale di migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, allo scopo di assicurare una maggiore responsabilità politica, secondo le attese e i bisogni dei cittadini. Non si può che essere d’accordo.

Ha, quindi, ravvisato alcune specifiche illegittimità costituzionali, che ha fin d’ora dichiarato. Sono sette. Riguardano: l’impossibilità di trasferire alle Regioni richiedenti materie o blocchi di materie, piuttosto che funzioni; l’esigenza che la delega legislativa per la determinazione dei Lep sia accompagnata dalla fissazione di idonei criteri direttivi (chi conosce la materia, sa che si tratta di una operazione al limite dell’impossibile, in quanto i richiesti principi saranno o del tutto generici oppure mal calibrati su un ventaglio di materie, ciascuna delle quali possiede caratteristiche proprie non riportabili ad unità); l’esigenza, altresì, che l’aggiornamento dei Lep avvenga, al pari della loro determinazione, attraverso atti del legislativo, non dell’esecutivo (in particolare, attraverso l’adozione di Dpcm, mediante i quali – non si dimentichi – sono state limitate le libertà delle persone durante Covid-19, pur in presenza di riserve assolute di legge); la modifica delle aliquote di compartecipazione, che si è ritenuto non possa avvenire attraverso il ricorso a decreti interministeriali; il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, doveroso per ogni Regione; le Regioni a Statuto speciale, il cui regime di favore è quello stabilito nei rispettivi Statuti di autonomia, non incisi dalla legge Calderoli.

Infine, la Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato alcune altre previsioni relative: all’iniziativa legislativa, che non è solo del Governo; alla approvazione della legge di intesa, che non esclude il potere di emendamento delle Camere; alla circostanza che le materie no-Lep possono essere fin d’ora trasferite (contrariamente a quanto sostenuto dalle Regioni ricorrenti: sono nove e di non marginale importanza), a patto che le medesime non riguardino diritti civili e sociali; alle compartecipazioni al gettito di tributi erariali, le quali debbono tener conto non della spesa storica (finalmente!) bensì dei costi e dei fabbisogni standard, nonché dei criteri di efficienza: insieme di condizioni che finiranno per impattare con la condizione non esaltante in cui versano talune Regioni, ove si consideri la loro capacità amministrativa; alla clausola di invarianza finanziaria, la quale deve rispettare il quadro generale della finanza pubblica, gli andamenti del ciclo economico e gli obblighi eurocomunitari. Noto e arcinoto.

La Corte non ha mancato di rilevare che è riservato alla discrezionalità del Parlamento colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento delle eccezioni di illegittimità costituzionale. La stessa potrà, un domani, essere investita di specifiche questioni di legittimità costituzionale attinenti alle modifiche che saranno apportate alla legge n. 86/2024 e alle leggi di approvazione delle intese.

Un breve commento. La Regione del Veneto non ha nulla da temere da quanto deciso dalla Corte costituzionale, la quale, se da un lato ha colpito alcuni disposti della legge Calderoli con l’incostituzionalità, d’altro lato ha affermato che vanno rispettate clausole rigorose riguardanti la giustificazione delle funzioni richieste, la relativa capacità di gestione e l’idoneità a rendere il conto di quanto sarà attuato: in buona sostanza, ha richiamato, una volta per tutte, alla responsabilità, che non si può riconoscere a chi rivendica poteri, senza aver preventivamente dimostrato di essere in grado di esercitarli.

In ogni caso, è persino divertente osservare che le Regioni ricorrenti sono finite, forse, in una sorta di vicolo cieco. Per un verso, si iscrivono nella corrente di quanti hanno rivendicato l’attuazione dell’art. 117, 2° co., lett. m), Cost., in tema di Lep. Per parte sua, la Corte costituzionale ha addirittura implorato lo Stato a determinarli. Nel momento in cui la legge Calderoli si fa carico di questo dovere indifferibile, quattro Regioni ne chiedono la declaratoria di illegittimità costituzionale: dopo un’inerzia che risale, come accennato, al 1948; senza dubbio, al 2001, quando i Lep sono stati formalmente introdotti nel testo della Costituzione, quale specificazione del principio costituzionale d’eguaglianza.

Per altro verso, è probabile che l’incontenibile entusiasmo di chi ha celebrato l’evento caducatorio come epocale, avendo, in pari tempo, proposto referendum abrogativi dell’intera legge o di una sua parte, finisca per trasformarsi in una smorfia di dolore, nel caso in cui l’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione e la Corte costituzionale ritengano la procedura referendaria interrotta dalla sentenza.

Giova ribadire, peraltro, che la Regione del Veneto, da sempre attiva e capofila di ogni iniziativa volta ad ottenere ulteriori e più aggiornate funzioni, nell’interesse della propria collettività; presente all’udienza pubblica del 12 novembre, rimane in attesa di leggere la sentenza serenamente, in quanto – come accennato – si riconosce nella sostanza di quanto deciso dal Giudice delle leggi. Se qualcuno nutre qualche dubbio in proposito, confronti quanto dedotto nell’ambito dei giudizi di legittimità costituzionale con quanto sta scritto, a commento della legge Calderoli, su ChatGPT. È sbalorditivo!

Mario Bertolissi

Professore emerito di Diritto Costituzionale all’Università di Padova

Componente la Commissione LEP

Componente il Collegio difensivo della Regione Veneto davanti alla Corte Costituzionale

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