“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)
Sent. 241 del 2021: la potestà legislativa regionale “deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali” (vedi anche sentt. 209/2020, 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006 e 424/2005).
Sent. 126/2014: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9, il quale stabilisce che “Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al d.P.C.m. 6 luglio 2007, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge”. Posto che la stessa normativa statale ammette l’attivazione di contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni, in materia è ravvisabile una concorrenza di competenze, in quanto la disposizione in esame si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie. La disposizione va ascritta a materie quali quelle delle “professioni”, ovvero della “tutela della salute”, poiché dalla formazione del medico specializzando, dipendono tanto l’esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all’utenza. Nel caso in esame, tuttavia, non è neppure necessario collocare compiutamente la disciplina in esame nell’una o nell’altra delle predette materie, in quanto entrambe ricadono nella competenza concorrente delle Regioni e il legislatore regionale è intervenuto in conformità al d.P.C.m. cui rinvia la norma statale.
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)