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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Briciole di pane

Tutela della Salute

Sent. 142/2021: “Il sistema italiano di tutela della salute si sviluppa su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce i livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario naziona-le è tenuto a fornire ai cittadini e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessa-rie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei suddetti LEA. La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Ciò al fine di realizzare una gestione del sistema sanitario efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi ‘necessari’, inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità economica (sentenza n. 62 del 2020)”.

Sent. 132/2021: “Il legislatore regionale non autorizza alcun incremento del numero dei posti per le immatricolazioni, limitandosi a sostenere l’attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia, disposta, in forza della propria autonomia didattica, dall’Ateneo patavino. Neppure può sostenersi, come fa il ricorrente, che, così operando, l’impugnata norma regionale concor-ra all’aumento dell’offerta formativa fuori da qualsiasi riferimento all’effettivo fabbisogno di medici e di specialisti. Seppur l’offerta formativa non può certo essere libera e indipendente dal fabbisogno dei medici, dovendo invece la prima essere necessariamente coordinata al se-condo, è la stessa disciplina statale della determinazione delle immatricolazioni ai corsi di lau-rea in medicina e chirurgia a prevedere, quale elemento fisiologico del sistema, che le univer-sità possano e debbano esprimere un più elevato numero di posti per le immatricolazioni, ove siano in condizione di adoperare ulteriori dotazioni umane e strumentali, fra cui non può che rientrare anche l’attivazione di un intero corso di studi”.

Sent. 62/2020: “Mentre di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello della prestazione attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa. In definitiva, la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Re-gioni in tema di finanziamento dei livelli essenziali, impongono una visione trascendente della garanzia dei LEA che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell’organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario”.

Sent. 89/2019: “La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che ‘l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa’. Tali limiti si iscrivono in un ‘quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell’assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario’ (sentenza n. 193 del 2007, punto 5 del Considerato in diritto). Il legislatore statale può dunque ‘legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assi-curare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il persegui-mento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari’ (sentenza n. 52 del 2010, punto 12.3 del Considerato in diritto)”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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