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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Briciole di pane

Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia

Sent. 46/2021: “La normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120 e Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA, fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, ratificato e reso esecutivo con legge 5 aprile 2012, n. 48) e quella comunitaria manifestano un deciso favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili (sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012). Il preminente rilievo del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, comporta, come più volte evidenziato da questa Corte, un’esigenza di semplificazione dei relativi procedimenti autorizzatori (sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019, n. 177 del 2018 e n. 275 del 2012)”.

Sent. 155/2020: “La sentenza n. 158 del 2016 - nel confermare la non conferenza del riferimento alla materia della tutela ambientale - ha poi specificamente rigettato la tesi secondo cui la disciplina dei canoni atterrebbe interamente alla ‘tutela della concorrenza’. Quest’ultimo ambito rileva, piuttosto, con riguardo alla definizione di ‘criteri generali’ per la fissazione degli importi massimi, restando comunque anche quest’ultima determinazione, nel rispetto di quei criteri, rimessa alla legislazione regionale. In sintesi, è dunque ‘ascrivibile alla tutela della concorrenza non l’intera disciplina della determinazione dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico […] ma soltanto la definizione dei criteri generali che debbono poi essere seguiti dalle Regioni al momento di stabilire la misura dei canoni’. Si è aggiunto che, d’altra parte, questa soluzione è ‘in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la natura di materia trasversale della tutela della concorrenza fa sì che essa possa intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, ma nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi cui è preposta (sentenze n. 452 del 2007 e n. 272 del 2004)’”.

Sent. 131/2016: “Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su norme statali che disciplinano la realizzazione di infrastrutture energetiche, subordinandole all’intesa con le Regioni (sentenza n. 117 del 2013), e le ha qualificate come norme recanti principi fondamentali della materia (sentenza n. 182 del 2013). Si tratta di norme che ridefiniscono, ‘in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione’ delle opere, ‘in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario’ (sentenza n. 119 del 2014), ma anche in relazione ‘ai criteri indicati dall’art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004)’ (sentenza n. 182 del 2013). Il legislatore statale ha dunque preso atto dell’interferenza, negli ambiti considerati, di competenze dello Stato e delle Regioni e ha individuato ‘lo strumento per risolvere i possibili conflitti nell’atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione’ (sentenza n. 117 del 2013). Tale è l’intesa, costruita in modo da evitare, per quanto possibile, che la decisione sia adottata unilateralmente da una delle parti. La disciplina normativa di tutte le forme collaborative e dell’intesa stessa spetta al legislatore statale anche quando ‘la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all’energia’ (sentenza n. 331 del 2010). A tal proposito questa Corte ha precisato che ‘determinare le forme ed i modi della collaborazione, nonché le vie per superare l’eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l’assetto normativo vigente e le stesse opportunità di efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale’ (sentenza n. 331 del 2010)”.

Sent. 13/2014: “La giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare ‘le aree e i siti non idonei’ alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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