“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)
Sent. 26/2013: “In linea generale, la resistente eccepisce che lo spazio legislativo in cui si muove la legge impugnata è quello della previdenza complementare ed integrativa per i soli dipendenti regionali; per questo la stessa non eccederebbe l’ambito d’attribuzione derivante sia dall’art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto che dall’art. 117, terzo comma, Cost. La Regione, infatti, avrebbe esercitato in primo luogo la propria competenza legislativa esclusiva nella materia ‘stato giuridico ed economico del personale’ (art. 3, primo comma, lettera a, dello statuto), alla quale afferirebbero i vantaggi derivanti dall’offerta dei servizi di previdenza complementare contenuta nella legge regionale n. 27 del 2011. In secondo luogo, sempre secondo la Regione, la legge impugnata, anche se fosse ricondotta al solo ambito previdenziale, rientrerebbe ampiamente nei limiti della competenza concorrente in materia di ‘previdenza complementare e integrativa’ (art. 117, terzo comma, Cost.)”.
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)