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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Briciole di pane

Ordinamento della comunicazione

Sent. 246/2020: “La disposizione censurata prevede il pagamento di canoni a carico degli operatori della comunicazione, in relazione a tutte le ipotesi nelle quali l’esercizio della relativa attività renda necessaria l’occupazione di beni del demanio idrico […]. Detta disposizione va, pertanto, ricondotta alla materia ‘ordinamento della comunicazione’, laddove disciplina l’imposizione di oneri pecuniari […]. Questa Corte ha da tempo affermato che l’art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche costituisce espressione di un principio fondamentale della materia, ‘in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni’ (sentenza n. 336 del 2005; in senso conforme, sentenze n. 47 del 2015, n. 272 del 2010, n. 450 del 2006). La norma censurata si pone, infatti, in netto contrasto con tale principio, poiché impone agli operatori delle comunicazioni una prestazione pecuniaria che rientra nell’ambito di quelle colpite dal divieto”.

Sent. 163/2012: Oggetto delle disposizioni impugnate è la predisposizione di un progetto strategico per l’individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga in continuità con il “Piano nazionale banda larga” di cui all’art. 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nonché la determinazione delle modalità di adozione dei provvedimenti attuativi del medesimo progetto, in vista dell’obiettivo della maggior diffusione possibile degli impianti di comunicazione elettronica a banda larga sull’intero territorio nazionale. La Corte afferma che “Una simile disciplina, sebbene sia riconducibile, in via prevalente, alla materia dell’ordinamento delle comunicazioni, come riconosciuto da questa Corte in relazione al settore degli impianti di comunicazione elettronica (in particolare, sentenza n. 336 del 2005), risponde, tuttavia, alla necessità di soddisfare l’esigenza unitaria corrispondente all’adozione - in armonia con quanto prescritto dalle fonti comunitarie - di un programma (o progetto) strategico che definisca, con una ‘visione a lungo termine ed equilibrata dei costi e benefici’ […] gli obiettivi nazionali volti ad assicurare la realizzazione delle infrastrutture inerenti agli impianti di comunicazione elettronica a banda larga in maniera diffusa ed omogenea sull’intero territorio nazionale. La sussistenza di un’esigenza di esercizio unitario della funzione amministrativa corrispondente all’adozione di un programma strategico e, conseguentemente, della sua regolamentazione, induce a ritenere che le disposizioni censurate, innegabilmente dettagliate ed addirittura autoapplicative, non siano lesive della competenza regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni, in quanto legittimamente adottate dal legislatore statale in sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 Cost.”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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