“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)
Sent. 186/2019: le disposizioni della legislazione statale che riguardano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, si configurano come “norme generali sull’istruzione”, di competenza esclusiva statale, in quanto mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addi-rittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. In materia di obblighi di vaccinazioni le Regioni sono vincola-te a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coessen-zialità e necessaria integrazione con i principi di settore (vedi anche sent. 5/2018).
Sent. 284/2016: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento a una disposizione che assegna agli uffici scolastici regionali il compito di definire l’ampiezza (inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana) degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. La disposizione impugnata non ha riguardo alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche autonome - compito del quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni non possono essere private - ma alla ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Trattandosi di personale statale, la relativa disciplina rientra senza alcun dubbio nella competenza statale esclusiva in materia di “organizzazione amministrativa dello Stato” (vedi anche sent. 13/2004 e sent. 279/2005).
Sent. 279/2005: la Corte afferma che “le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale. Le norme generali così intese si differenziano, nell’ambito della stessa materia, dai princìpi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose”.
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)