“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)
Sent. 137/1967: “Il credito fondiario, mentre da un lato non rientra nei compiti istituzionali come della generalità degli istituti di credito, così delle Casse di risparmio […], non può considerarsi rientrante nemmeno tra i ‘finanziamenti delle attività economiche nella Regione’ cui ha riguardo l’art. 5, n. 8, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia. Per esso comunque – date le caratteristiche del suo esercizio, il quale si realizza attraverso l’emissione di cartelle poste in circolazione sul mercato nazionale dei titoli quotati in borsa – valgono a maggior ragione quelle esigenze di indirizzo unitario – e perciò nazionale – del mercato creditizio che questa Corte già ha avuto occasione di affermare con la propria sentenza n. 58 del 1958. In quella occasione – e, si noti, con riferimento a una regione come la Sardegna, alla quale le norme statutarie, oltre che in materia di ‘ordinamento’ di istituti di credito, attribuiscono poteri anche in ordine alla ‘istituzione’ di essi e alle ‘relative autorizzazioni’ – venne precisato che, data la direzione unitaria che la legislazione, per la natura e l’importanza degli interessi coinvolti, ha voluto conferire al settore del credito, riservando allo Stato il potere di decidere in definitiva circa l’ammissione in esso di nuovi esercizi e circa l’intensificazione delle presenze già in esso esistenti (legge 7 marzo 1936, n. 141, legge 7 aprile 1938, n. 636, decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691), non è possibile riconoscere alle norme che prevedono poteri regionali in materia un significato tale, per cui le regioni potrebbero, a loro esclusivo beneplacito, incrementare le presenze operative nel settore. Ciò inerisce al fatto che la direzione unitaria rappresenta per il settore in questione un principio di base dell’ordinamento”.
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)