menu

Portale

Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Briciole di pane

Coordinamento Finanza pubblica e sistema Tributario

Sent. 145/2021: “Questa Corte ha riconosciuto alle norme statali sul concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa la natura di principi di coordinamento della finanza pubblica, sull’assunto che ‘[n]on è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi […] vincoli alle politiche di bilancio’ (sentenza n. 36 del 2004), anche se questi si traducono, inevitabilmente, in ‘limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti’ (sentenza n. 218 del 2015)”. La Corte ha altresì precisato che “lo Stato può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni ‘a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale’ (sentenza n. 182 del 2011)”.

Sent. 44/2021: “Per giurisprudenza costituzionale ormai costante i principi fondamentali di tale materia vincolano anche le autonomie speciali, ‘poiché essi sono funzionali a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (sentenza n. 82 del 2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del 2017) […]’ (sentenza n. 130 del 2020; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 241, n. 172 e n. 103 del 2018, n. 154 del 2017). Del resto, anche la finanza delle Regioni a statuto speciale è considerata parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 231 del 2017)”.

Sent. 103/2018: “Questa Corte non può esimersi dal ribadire quanto già evidenziato, nel solco dei propri precedenti, nella sentenza n. 154 del 2017: il principio di leale collaborazione richiede un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l’autonomia finanziaria delle Regioni con l’indefettibile vincolo, gravante anche sulle Regioni ad autonomia speciale, di concorrere alle manovre finanziarie. Anzi, una volta esclusa la violazione dei parametri costituzionali e statutari evocati dalle ricorrenti, non appare in alcun modo rispondente allo stesso principio di leale collaborazione il perdurante rifiuto opposto dalle autonomie speciali alla stipula degli accordi previsti dalle disposizioni impugnate. Questa Corte, già nella sentenza n. 19 del 2015, ha ricordato che il principio dell’accordo impone un dovere di discussione ricadente su entrambe le parti affinché si realizzi, in tempi ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze ‘attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica (sentenza n.379 del 1992)’ […]. Ma sempre la sentenza n. 19 del 2015 ha sancito che, ove non si addivenga ad un accordo, ‘una determinazione normativa unilaterale provvisoria dello Stato risulta adempimento indefettibile per assicurare alla manovra di stabilità la sua naturale scadenza’”.

Sent. 235/2017: in materia di concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali nelle fasi avverse del ciclo economico, la Corte osserva che “La disposizione in esame si limita a demandare a una futura legge ordinaria ciò che essa stessa avrebbe dovuto disciplinare, degradando così la fonte normativa della disciplina […] dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria. Ne consegue l’elusione della riserva di legge rinforzata disposta dall’art. 81, sesto comma, Cost.”.

Sent. 44/2014: “È vero che, per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2009; n. 289 e n. 120 del 2008). È pur vero, però, che il suddetto orientamento si è manifestato, in linea di principio, in casi nei quali l’incidenza sulla spesa corrente è immediata, trattandosi di governare o correggere, per l’appunto, flussi finanziari, non già quando si tratti di interventi volti ad incidere soltanto in via indiretta sulla spesa. In altri termini, occorre tenere conto della peculiarità di fattispecie come quella in esame, nella quale il contenimento della spesa pubblica consegue non a manovre di tipo contabile, bensì a modifiche delle modalità di esercizio di determinate funzioni”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nulla orci, suscipit id mollis eu, scelerisque sit amet est. Vestibulum erat lectus, consectetur non sollicitudin non, mattis nec mauris. Aenean posuere sem vel dolor porttitor, quis vehicula elit fermentum.

Aggregatore Risorse

Documenti

Scarica tutti
  • Pubblicato il 29/12/2022

    Riforme scolastiche

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nulla orci, suscipit id mollis eu, scelerisque sit amet est. Vestibulum erat lectus, consectetur non sollicitudin non, mattis nec mauris.

  • Pubblicato il 29/12/2022

    La scuola in Italia

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nulla orci, suscipit id mollis eu, scelerisque sit amet est. Vestibulum erat lectus, consectetur non sollicitudin non, mattis nec mauris.

  • Pubblicato il 29/12/2022

    Lorem ipsum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nulla orci, suscipit id mollis eu, scelerisque sit amet est. Vestibulum erat lectus, consectetur non sollicitudin non, mattis nec mauris.

  • Pubblicato il 29/12/2022

    Norme generali sull’istruzione

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nulla orci, suscipit id mollis eu, scelerisque sit amet est. Vestibulum erat lectus, consectetur non sollicitudin non, mattis nec mauris.