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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Briciole di pane

Porti e aeroporti civili

Sent. 208/2020: “Questa Corte ha sottolineato la necessità che la disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in tale materia rispetti il principio di leale collaborazione, da realizzarsi nella forma dell’intesa (sentenza n. 261 del 2015). Nel caso di specie, tuttavia, le norme impugnate regolano non l’esercizio di funzioni amministrative, bensì profili organizzativi fondamentali, quale la determinazione del numero delle AdSP e la relativa istituzione. E, sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto ai principi fondamentali della materia norme concernenti basilari aspetti organizzativi (si vedano le sentenze n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005, nonché, con specifico riferimento ai porti, le sentenze n. 256 del 2012 e n. 314 del 2010) […]. Sotto un ulteriore profilo, inoltre, deve considerarsi che le AdSP, come già sottolineato, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale, sebbene taluni aspetti della relativa disciplina possano anche interferire con competenze regionali, in particolare con riferimento alle funzioni esercitate dalle stesse autorità. Gli interventi legislativi di riordino di tali enti risultano perciò espressione della stessa competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., ossia ‘ordinamento e organizzazione amministrativa […] degli enti pubblici nazionali’, materia a cui questa Corte ha ascritto, appunto, la disciplina delle misure di riorganizzazione di enti rientranti in tale categoria (sentenza n. 153 del 2011)”.

Sent. 7/2016: “Questa Corte (sentenza n. 51 del 2008), con riferimento alla determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di intervento sulle infrastrutture, ha già ritenuto che si verifica un concorso tra competenze esclusive statali (‘tutela della concorrenza’) e competenze regionali (‘porti e aeroporti’, e ‘governo del territorio’), che non può essere disciplinato secondo il criterio della prevalenza ed esige quindi l’introduzione di moduli collaborativi. Questa conclusione si impone anche per l’approvazione del contratto di programma, che ha analogo oggetto e che la stessa norma impugnata preordina all’avvio di investimenti relativi anche alle infrastrutture. Nell’intreccio di tali materie, la sentenza n. 51 del 2008 ha già ritenuto che il parere della Regione interessata costituisce la forma più adeguata di coinvolgimento regionale”.

Sent. 18/2009: “La legge regionale impugnata nel presente giudizio, pur riguardando sotto un profilo limitato ed in modo indiretto gli aeroporti, non può essere ricondotta alla materia ‘porti e aeroporti civili’, di competenza regionale concorrente. Tale materia - come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 51 del 2008) - riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa impugnata attiene all’organizzazione ed all’uso dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali. La distribuzione delle bande orarie richiede, infatti, almeno una corrispondenza tra i due aeroporti del volo, quello di partenza e quello di arrivo, oltre che il coordinamento dei voli nello spazio aereo considerato. Le norme in esame, pertanto, incidono direttamente ed immediatamente sulla disciplina di settori (l’assegnazione delle bande orarie, il rilascio delle concessioni aeroportuali) che sono stati oggetto dei richiamati interventi del legislatore comunitario, e poi del legislatore statale, riconducibili alle materie sopra indicate, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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