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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

DOMANI AL SENATO VOTO SUL DDL

22 gennaio 2024

Roma, 22 gennaio - Il ddl sull’Autonomia, domani atteso in Aula in Senato, per il voto finale del provvedimento, che poi passerà al vaglio della Camera. La legge messa a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, vuole dare attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione ai sensi del quale -sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata- possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario, che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 materie. Si va dalla Salute all'Istruzione, dallo Sport all'Ambiente, passando per Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.

 L'Autonomia differenziata prevede anche la possibilità, da parte delle stesse regioni, di trattenere il gettito fiscale legato alle erogazioni dei servizi per l'utilizzo di quelle risorse sul proprio territorio. Le funzioni autonome potranno però essere attribuite solo dopo aver determinato i Lep, i 'Livelli essenziali delle prestazioni', ovvero il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio, dalla Val d'Aosta alla Sicilia.

Inoltre, per evitare squilibri economici fra le regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, il disegno di legge pensa a misure perequative. Sui tempi: la procedura per l'intesa fra Stato e regione dovrà durare almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni concessi alle Camere per l'esame delle richieste. Le intese potranno durare fino a 10 anni rinnovate o terminate prima, con un preavviso di almeno 12 mesi.

Nel merito il ddl 615, recante "Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione".  

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso sia volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma. Viene inoltre stabilito che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla Costituzione (LEP) e riguardanti tutte le regioni del Paese.

Nel secondo articolo viene normato il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. Viene previsto che sia la Regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Nel terzo articolo ("Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione") viene indicata la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, permettendo al governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi. Nella formulazione dell'articolo 3 si specifica, inoltre, quali sono, tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei Lep.

L’articolo 4 stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. (fonte ADNKRONOS)

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