“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)
Sent. 221/2012: “L’identificazione della materia, tra quelle contemplate dall’art. 117 Cost. in ordine al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni (unico profilo rilevante in questa sede), deve essere effettuata avuto riguardo all’oggetto e alla disciplina stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi […]. In particolare, la disciplina normativa in esame deve essere considerata per ciò che essa dispone e non già in base alle finalità perseguite dal legislatore […]. Orbene, le materie indicate […] concernono aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro, riconducibili tutti alla materia dell’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, la disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro, come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso […] si realizzano mediante la stipulazione di contratti di diritto privato e, pertanto, appartengono alla materia dell’ordinamento civile (tra le più recenti: sentenze n. 51 del 2012 e n. 69 del 2011) […]. Anche la disciplina attinente alla trasformazione dei contratti di lavoro (per esempio, da tempo parziale a tempo pieno) concerne la disciplina privatistica del rapporto poiché incide sull’orario regolato dalla contrattazione collettiva e, quindi, appartiene alla materia dell’ordinamento civile […]; e ad analoghe conclusioni si deve giungere in ordine al regime della solidarietà negli appalti ed ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro”.
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)