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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Fil d'Ariane

Ricerca scientifica e tecnologica e per i settori produttivi

Sent. 104/2021: È denunciata la violazione delle attribuzioni regionali nella materia di competenza con-corrente “sostegno all’innovazione per i settori produttivi” e in quella di competenza residuale “incen-tivi e aiuti alle imprese”. La giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che “la nozione di concor-renza comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, dirette a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capa-cità imprenditoriale e della competizione tra imprese […], ovvero a prefigurare procedure concorsuali che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici […]. In questa accezio-ne promozionale, attraverso la ‘tutela della concorrenza’, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi […]. La disciplina degli aiuti pubblici, compatibili con il mercato interno, rientra, quindi, in questa accezione dinamica di concorrenza, che contempla le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali. In tale ambito, l’intervento dello Stato si giustifica quando - per l’accessibilità a tutti gli operatori e per l’impatto com-plessivo - è volto ad incidere sull’equilibrio economico generale. Appartengono, invece, alla compe-tenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni ‘gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale’, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”.

Sent. 423/2004: “Deve anzitutto ritenersi che un intervento ‘autonomo’ statale è ammissibile in rela-zione alla disciplina delle ‘istituzioni di alta cultura, università ed accademie’, che ‘hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato’, secondo l’art. 33, sesto comma, Cost., norma che ha previsto una ‘riserva di legge’ statale comprendente anche quei profili relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie […]; lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia orga-nizzando direttamente le attività di ricerca sia promuovendo studi finalizzati; infine, il legislatore stata-le può sempre nei casi in cui, al di fuori degli ambiti sopra indicati, sussista la potestà legislativa concor-rente nella ‘materia’ in esame, non solo ovviamente fissare i principi fondamentali, ma anche attribui-re con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l’esercizio […]”. Sul ruolo delle Regioni in materia di ricerca scientifica prima della riforma del Titolo V, cfr. sentt. 569/2000 e 134/1997. “La ricerca scientifica deve essere considerata non solo una materia, ma anche un valore costituzionalmente protetto”; nella ‘materia’ lo Stato ha competen-za legislativa nell’ambito di precisi limiti, vedi sentt. 569/2000, 6/2004 e 303/2003.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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