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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
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Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Sent. 21/2021: “La giurisprudenza di questa Corte, del resto, è costante nell’affermare che la collocazione della materia ‘tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema’ tra quelle di esclusiva competenza statale non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l’autonomia del-le Regioni. ‘Il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi an-che nell’ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene, infatti, salva la facoltà di queste di adottare, nell’esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme di tutela più eleva-ta’ (sentenza n. 7 del 2019). Questa Corte ha anche precisato che ‘la valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria […] ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all’intervento normativo e dell’assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell’esercizio della sua competenza esclusiva’ (sentenza n. 147 del 2019)”.

Sent. 198/2018: “Non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore statale, titolare della competenza esclusiva nella materia ‘tutela dell’ambiente e dell’ecosistema’, di predisporre due discipline differenziate per istituti, quali la VIA e la VAS, che, pur essendo entrambi istituti ‘che valutano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale’ (sentenza n. 225 del 2009), presentano, ad ogni modo, peculiarità che li mantengono distinti: la VIA, difatti, svolge una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto ad impatto ambientale, mentre la VAS si inserisce nella funzione di pianificazione, proponendo un esame degli effetti che può avere sull’ambiente l’attuazione di previsioni contenute in piani e programmi”.

La VIA, dunque, rappresenta lo strumento necessario a garantire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambiente. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la tutela dell’ambiente non è configurabile ‘come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze’. L’ambiente è un valore ‘costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [però] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale’ (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, più recentemente, le sentenze n. 66 del 2018, n. 218 e n. 212 del 2017, n. 210 del 2016). In tal caso, la disciplina statale nella materia della tutela dell’ambiente ‘viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente’ (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).
 

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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