“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)
Sent. 334/2010: la norma regionale che prevede che l’apprendistato qualificante, mediante “formazione formale esterna” all’azienda, possa essere svolto da chi abbia compiuto il quindi-cesimo anno di età e non sia in possesso di una qualifica professionale, lede il principio posto dall’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nell’estendere a dieci anni l’obbligo di istruzione, ha portato da quindici a sedici anni l’età per l’accesso al lavoro. Da ciò deriva che si può accedere all’apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l’obbligo di istruzione.
Sent. 200/2009: “Deve ritenersi che il sistema generale dell’istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma inizia-tiva legislativa delle Regioni, limitata solo dall’osservanza dei principi fondamentali fissati dal-lo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di ‘uni-formità’ di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall’altro, esigenze auto-nomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l’esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell’ambito del territorio di ciascuna Regione”.
Sent. 13/2004: “l’ambito di legislazione regionale sta nella programmazione della rete scola-stica, essendo implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998”.
16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)