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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

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Governo del territorio

Sent. 77/2021: “In tema di condono edilizio, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottrat-ti al legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili (sen-tenza n. 70 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 208 del 2019, n. 68 del 2018 e n. 73 del 2017). Solo nel rispetto di tali scelte di principio, competono poi alla legislazione regionale l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale (sentenze n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015) […]. Questa Corte ha anche precisato che costituisce principio fondamentale della materia governo del territorio la verifica della cosiddetta ‘doppia confor-mità’ di cui al menzionato art. 36 t.u. edilizia”.

Sent. 119/2020: “Una volta riconosciuta alle Regioni la competenza concorrente in materia di governo del territorio, deve infatti escludersi che esse incontrino il limite dell’ordinamento ci-vile tutte le volte in cui, ferma la disciplina statale delle distanze, ad essere modificate per ef-fetto di leggi regionali siano le disposizioni dei regolamenti comunali o delle norme tecniche, la cui finalità è proprio quella di adattare la disciplina a specifiche esigenze territoriali, ma certamente non quella, propria delle norme di ordinamento civile, di stabilire criteri uniformi sull’intero territorio nazionale nei rapporti tra privati. Ne consegue che non può opporsi alla competenza regionale il limite dell’ordinamento civile quando oggetto di deroga siano - come per effetto della norma regionale ora in scrutinio - non le disposizioni statali sulle distanze, ma le norme integrative dei regolamenti locali”.

Sent. 179/2019: “Il legislatore statale ha quindi sottratto allo specifico potere regionale di allo-cazione ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost., la funzione di pianificazione comunale, stabilendo che questa rimanga assegnata, in linea di massima, al livello dell’ente più vicino al cittadino, in cui storicamente essa si è radicata come funzione propria, e l’ha riconosciuta co-me parte integrante della dotazione tipica e caratterizzante dell’ente locale. Ha così stabilito un regime giuridico comune sottratto, per questo aspetto […], alle potenzialità di differenzia-zione insite nella potestà allocativa delle Regioni nelle materie di loro competenza. Se quindi la funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative inti-mamente connesso al riconoscimento del principio dell’autonomia comunale, ciò non compor-ta, tuttavia, che la legge regionale non possa intervenire a disciplinarla, anche in relazione agli ambiti territoriali di riferimento, e financo a conformarla in nome della verifica e della prote-zione di concorrenti interessi generali collegati a una valutazione più ampia delle esigenze dif-fuse sul territorio (sentenza n. 378 del 2000) […]. Non sono mancate occasioni, inoltre, in cui questa Corte ha anche espressamente escluso che ‘il sistema della pianificazione assurga a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale - che è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali - di prevedere interventi in de-roga a tali strumenti’ (sentenza n. 245 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 46 del 2014)”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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