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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Domande frequenti

Per autonomia si intende che un ente territoriale, come la Regione, possiede propri poteri legislativi, amministrativi e impositivi riconosciuti dalla Costituzione italiana. I poteri sono costituzionalmente garantiti a favore della Regione, la quale quindi gode di una sfera di funzioni a essa direttamente assegnate. In sintesi, autonomia vuol dire la capacità di gestire in proprio determinate funzioni amministrative, legislative e impositive.
Si tratta di una differenza radicale. L’indipendenza indica, infatti, un nuovo Stato, quindi un ente sovrano e non più autonomo. L’autonomia è prevista dalla Costituzione della Repubblica e non contrasta con l’unità del Paese.
L’autonomia è prevista dalla Costituzione italiana. È disciplinata in tre forme: l’autonomia ordinaria; l’autonomia speciale, cioè delle Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige con le due Province autonome di Trento e Bolzano, Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna); l’autonomia differenziata, ovvero quella prevista dall’articolo 116, III comma, della Costituzione.
L’autonomia differenziata è appunto quella prevista dall’articolo 116, III comma, della Costituzione. Esso prevede che una regione ordinaria può richiedere maggiori competenze all’interno del cosiddetto “catalogo” di tutte le competenze concorrenti e in tre materie di competenza esclusiva dello Stato. L’introduzione dell’autonomia differenziata è una delle parti meglio riuscite, ma mai attuate, della riforma del titolo V della Costituzione varata nel 2001.
La procedura per l’autonomia differenziata venne chiesta dalle Regioni Veneto e Lombardia rispettivamente nel 2008 e nel 2007, però nessuna delle due è riuscita ancora ad ottenerla. In seguito altre Regioni hanno chiesto di aprire il negoziato.
Si è trattato di un referendum consultivo che è sempre un atto con valore legale e di fortissimo peso politico. Nel veneto il 98% dei votanti, pari a 2.272.000 cittadini, ha risposto in senso affermativo al quesito “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”. La consultazione oggi rappresenta senza dubbio il primo atto concreto e “minimo” per lo sblocco dell’attuazione dell’articolo 116, considerato che fino a ora nessuno è mai stato in grado di ottenere le competenze previste in Costituzione. La consultazione ha anche un valore storico, perché è la prima volta che è stata effettua una chiamata alle urne di questo tipo in tutta la vita repubblicana.
La Regione del Veneto, oltre all’iniziativa del 2017, fece un tentativo nel 2008 chiedendo l’attuazione dell’articolo 116, III comma, e indicando anche una serie di materie sulle quali ottenere l’autonomia differenziata.

Il Veneto potrebbe avere maggior autonomia in materie specifiche:

  1. rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
  2. commercio con l'estero;
  3. tutela e sicurezza del lavoro;
  4. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  5. professioni;
  6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
  7. tutela della salute;
  8. alimentazione;
  9. ordinamento sportivo;
  10.  protezione civile;
  11.  governo del territorio;
  12.  porti e aeroporti civili;
  13.  grandi reti di trasporto e di navigazione;
  14.  ordinamento della comunicazione;
  15.  produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
  16.  previdenza complementare e integrativa;
  17.  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  18.  valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  19.  casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  20.  enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
  21.  organizzazione della giustizia di pace;
  22.  norme generali sull’istruzione;
  23.  tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Lo Stato centrale continuerebbe a mantenere la gestione di materie di interesse nazionale come la difesa, l’ordine pubblico, la giustizia.

L’Autonomia non mette in discussione l’unità del Paese e la solidarietà tra le Regioni. Diminuire un eccessivo centralismo semplificherebbe il sistema e permetterebbe di eliminare duplicazioni burocratiche e di avvicinare le amministrazioni ai cittadini.
Lo diceva uno dei padri costituenti Einaudi nel ’48: “Ad ognuno dovremo dare l’Autonomia che gli spetta”. Le esperienze internazionali ci insegnano che i processi di autonomia partono dal basso e, spesso, sono a geometria variabile, ovvero ci sono territori appartenenti allo stesso Paese che avviano questo percorso prima degli altri, dando luogo a effetti emulativi tra le realtà inizialmente più restie al cambiamento.