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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

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Casse di risparmio, rurali e aziende di credito a carattere regionale

Sent. 287/2016: “Secondo la ricorrente la norma impugnata violerebbe innanzitutto la competenza legislativa regionale concorrente in materia di ‘casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale’ prevista all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La questione è sollevata sotto due profili. In primo luogo, la norma statale conterrebbe disposizioni di dettaglio, in particolare là dove prevede il limite di otto miliardi di euro all’attivo delle banche popolari e l’obbligo delle stesse, in caso di superamento di questo limite, di ridurre l’attivo o di deliberare la trasformazione in società per azioni. In secondo luogo, nell’introdurre le modifiche normative il legislatore statale non avrebbe previsto forme di concertazione con le regioni, neppure per adottare le disposizioni di attuazione affidate alla Banca d’Italia […]. Contrariamente a quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è ammissibile, perché la ricorrente dà conto della ridondanza sulle sue attribuzioni della lamentata violazione di un parametro non riguardante la competenza regionale, con l’indicazione delle attribuzioni costituzionali della Regione in materia di ‘aziende di credito a carattere regionale’ (art. 117, terzo comma, Cost.) che ne sarebbero potenzialmente lese (sull’idoneità della prospettazione ai fini dell’ammissibilità della censura ex plurimis, sentenze n. 220 del 2013, n. 22 del 2012, ma, ancora prima, sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Come visto, la disciplina statale impugnata potrebbe interferire in tale materia, in quanto trova il proprio titolo di legittimazione nella prevalenza di competenze legislative statali esclusive. Pertanto, occorre verificare nel merito se, nell’esercizio delle attribuzioni corrispondenti all’invocata competenza concorrente, le regioni siano obbligate ‘a conformarsi ad una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale, per contrasto con parametri, appunto, estranei a tale riparto’ (sentenza n. 145 del 2016). Nel merito, tuttavia, la questione non è fondata”.

Sent. 300/2003: “Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l’espressione ‘fondazioni bancarie’), secondo la legislazione vigente, non sono più – a differenza degli originari ‘enti pubblici conferenti’ – elementi costitutivi dell’ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di ‘casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale’. L’evoluzione legislativa ha spezzato quel ‘vincolo genetico e funzionale’, di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l’ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall’art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le fondazioni all’ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti. Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle ‘casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale’. L’art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell’‘ordinamento civile’, comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l’art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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