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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

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Commercio con l’estero

Sent. 61/2018: “La norma non è invece riconducibile – come ritenuto a proposito di una precedente ma diversa fattispecie, inerente alla valorizzazione del made in Italy (sentenza n. 368 del 2008) – alla competenza esclusiva statale in materia di ‘tutela della concorrenza’. Ciò non tanto perché un’implementazione della competitività delle aziende italiane non possa essere in astratto ricondotta al profilo pro-concorrenziale, bensì per il fatto che la norma in esame non appare sufficientemente strutturata per assumere in modo univoco questa peculiare identità finalistica. Non si può peraltro negare che l’art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2004 incida anche nell’ambito della competenza concorrente ‘commercio con l’estero’, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Ciò in quanto l’incentivazione alla produzione agricola comporta nello scenario globalizzato dell’economia la valorizzazione della sua appetibilità commerciale anche al di fuori dei confini nazionali. Tuttavia, il peculiare carattere di siffatta norma di incentivazione, che appartiene a una tipologia sempre più spesso utilizzata nella legge di bilancio e in altre leggi involgenti le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, merita una riflessione più approfondita sui rapporti tra politica nazionale generale e garanzie poste a tutela delle autonomie regionali.”.

Sent. 175/2005: “Più pertinente appare il richiamo alla materia del ‘commercio con l’estero’, specie se visto in connessione – come sottolinea la Regione ricorrente – con la circostanza che alle Regioni è stata conferita ‘l’organizzazione, anche avvalendosi dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l’estero’ [art. 41, comma 2, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59]. In proposito, tuttavia, non può non rilevarsi che l’attività istituzionale della Scuola – nella quale quella in questione si inserisce, come si evince dalla previsione che essa ‘è svolta prioritariamente dal personale di ruolo’ – ha come principale destinatario il ‘personale dell’amministrazione dell’economia e delle finanze, nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell’economia, il personale di questi ultimi’ (art. 1, comma 2, d.m. 28 settembre 2000, n. 301): il che, unitamente al fatto che la disciplina in esame deve ricondursi, come si è chiarito, alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., rende evidente come ad un organismo statale, quale è la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, non possa inibirsi di curare autonomamente l’attività di ‘supporto formativo e scientifico’ prevista dalla norma de qua. Altrettanto evidente è che tale attività ben potrà essere svolta anche dalle Regioni nei corsi di formazione da esse organizzati e che sarebbe auspicabile una ‘leale collaborazione’ tra la Scuola superiore e le iniziative regionali; collaborazione, viceversa, necessaria quando dal ‘supporto formativo e scientifico’ offerto genericamente al ‘made in Italy’ si dovesse passare a quello rivolto a specifici prodotti, in relazione ai quali non potrebbe prescindersi dal coinvolgimento delle Regioni di origine di tali prodotti”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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