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Autonomia del Veneto

Per l'attuazione dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione

Briciole di pane

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Sent. 164/2021: “La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene [quale il territorio] complesso ed unitario, considerato un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni” (vedi anche sentt. 66/2018, 11/2016, 309/2011, 101/2010, 226/2009, 180/2008, 378/2007 e 367/2007).

Sent. 140/2015: il patrimonio culturale, “costituendo un bene intrinsecamente comune e refrattario ad arbitrarie frantumazioni, è affidato alla cura della Repubblica nelle sue varie articolazioni, dovendosi pertanto individuare una ideale contiguità tra le funzioni di tutela (intesa come l’individuazione, la protezione e la conservazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale), affidate alla competenza esclusiva dello Stato, e quelle di valorizzazione (intesa come la migliore conoscenza, fruizione e utilizzo dei medesimi), assegnate invece alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Come nel caso in esame tale contiguità può determinare, nella naturale dinamica della produzione legislativa, una situazione di concorrenza di competenze, causata dalla circostanza che la norma statale di tutela detta una disciplina incidente direttamente e non in via riflessa sull’ambito della valorizzazione. Non potendosi ravvisare in queste occasioni una materia (e una competenza) prevalente sulle altre, e non essendo applicabile il criterio della prevalenza, si impone quello della leale collaborazione tra Stato e sistema delle autonomie, di cui all’art. 120 Cost., il cui precipitato giuridico è l’intesa”.

Sent. 14/2012: “Il coinvolgimento dei diversi enti territoriali interessati rappresenta […] uno snodo procedimentale di essenziale rilievo, trattandosi di una partecipazione tutt’altro che formale, dal momento che essa è volta a realizzare un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità che la realizzazione dell’area protetta mira a perseguire. La tutela delle risorse ambientali e del territorio presenta, infatti, come è ovvio, una pluralità di peculiari aspetti - di ordine naturalistico, economico, sociale, culturale - che necessariamente comportano l’altrettanto diversificato concorrere degli enti locali ‘esponenziali’ delle relative comunità, alle quali, dunque, non può, nelle forme regolate, essere negato uno specifico diritto a interloquire, che valga a definire non soltanto l’ambito spaziale della istituenda area, ma anche gli obiettivi che attraverso essa si intendano concretamente realizzare, nell’ambito delle scelte consentite dalla disciplina di settore”.

Sent. 285/2005: “Se, quindi, il legislatore statale - in un settore di competenza legislativa ripartita, nel quale però esistono forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale - in astratto può realizzare una pluralità di modelli istituzionali per dare, nel rispetto sostanziale del Titolo V, concretizzazione alla scelta di un modello diverso da quello ordinariamente deducibile dagli artt. 117 e 118 Cost., questa Corte […] può semplicemente operare per ricondurre tale decreto legislativo al modello (prima definito come costituzionalmente compatibile) della ‘chiamata in sussidiarietà’, affinché la attrazione a livello statale delle funzioni amministrative nel settore delle attività cinematografiche avvenga nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni”.

“L’istruzione in italia: il nuovo piano del governo”

16/11/2022
A cura del prof. Mario Rossi
Professore di Economia - Bocconi (MI)

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